Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1402 del 14 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il sequestro preventivo viene disposto, come può esserlo, prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, il relativo decreto deve contenere tutti gli elementi elencati nell'art. 369 c.p.p. e, cioè, non solo l'indicazione delle norme di legge violate — o comunque la menzione del titolo di reato per il quale si procede — ma anche la specificazione del tempo e del luogo del fatto e l'invito ad esercitare la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L'omissione di uno qualsiasi di tali elementi rende nullo l'atto compiuto, essendo, il sequestro, uno di quelli ai quali, ex art. 365 c.p.p. il difensore dell'indagato ha diritto di assistere.

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