Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6004 del 19 gennaio 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

Attesa l'inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. (Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso ad alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.).

(massima n. 2)

Per la corretta individuazione della nozione di atto pubblico ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. non ha rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, perché anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale, la quale si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato iter amministrativo.

(massima n. 3)

Tra la corruzione propria ed impropria v'è un rapporto di continenza con la conseguenza che la contestazione della prima lascia un ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto, in sede di decisione, senza che con ciò venga compromesso il principio di correlazione, di cui all'art. 521 c.p.p., tra imputazione e sentenza.

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