Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26714 del 12 luglio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di assunzione di sommarie informazioni, non sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'esame separato degli informatori, essendo rimessa alla sua libera iniziativa la scelta del modus operandi, per il buon esito delle indagini, ferma l'osservanza dei limiti e delle modalità stabilite dagli artt. 197 ss. c.p.p. e l'obbligo della verbalizzazione di cui all'art. 357, comma 2 del codice di rito.

(massima n. 2)

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l'operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

(massima n. 3)

Nell'assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., non è prescritta l'osservanza delle regole dettate per il solo esame dibattimentale dei testimoni dall'art. 149 disp. att. c.p.p.

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