Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23181 del 17 maggio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

La qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 c.p. va letta alla luce dell'art. 10 cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertā fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravitā, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime.

(massima n. 2)

La richiesta di procedimento di cui all'art. 342 c.p.p. non perde efficacia o validitā a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 c.p.p., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi č la necessitā di una nuova richiesta. (Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all'estero).

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