Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4033 del 7 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita č prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilitā e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontā al riguardo.

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