Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4784 del 11 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

A mente dell'art. 369, primo comma, c.p.p., l'informazione di garanzia, la quale deve contenere l'invito ad esercitare la facoltą di nominare un difensore di fiducia, non deve necessariamente precedere le perquisizioni ed i sequestri, tipici atti a sorpresa, che ne potrebbero restare seriamente pregiudicati, tant'č che l'art. 365 c.p.p., prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso, ma solo facoltą di assistervi.

(massima n. 2)

L'art. 366 c.p.p., pur avendo introdotto il riferimento «ad un fatto previsto dalla legge come reato», nulla ha innovato - come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare - relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un'indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, cosģ introducendo un onere che trasformerebbe l'istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell'accusa.

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