Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34576 del 15 ottobre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro, la mancata trasmissione degli atti al tribunale entro il termine stabilito dall'art. 324, comma 3, c.p.p., non è causa di inefficacia della misura cautelare.

(massima n. 2)

In tema di rogatorie internazionali, poiché l'art. 696 c.p.p., pur dopo le modifiche introdotte dall'art. 9 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, mantiene valido il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno, deve ritenersi tuttora consentita la diretta trasmissione della commissione rogatoria da parte dell'autorità giudiziaria richiedente a quella richiesta, come previsto dall'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dall'art. 53, comma 1, dell'Accordo di Schengen, resi esecutivi in Italia, rispettivamente, con legge 23 febbraio 1961 n. 215 e con legge 30 settembre 1993 n. 388, oltre che, con specifico riguardo alla Svizzera, dall'art. XVII dell'Accordo stipulato a Roma il 10 settembre 1998 e reso esecutivo in Italia proprio con la citata legge n. 367/2001.

(massima n. 3)

La richiesta di riesame prevista dall'art. 324 c.p.p. è proponibile anche avverso provvedimenti di sequestro che siano stati adottati da autorità giudiziaria estera su commissione rogatoria di quella italiana, fermo restando che detta richiesta può avere ad oggetto soltanto i presupposti normativi del provvedimento impugnato e non anche eventuali irregolarità o nullità procedurali verificatesi nella fase di esecuzione del medesimo, essendo queste denunciabili soltanto davanti alla competente autorità giudiziaria estera, sulla base della legge dello Stato richiesto.

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