Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1103 del 10 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La «colpa grave» che determina l'esclusione del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione può essere ravvisata anche con riguardo a comportamenti anteriori all'instaurarsi del procedimento penale o alla conoscenza di esso da parte dell'interessato, sempre che tali comportamenti, oltre ad aver avuto determinante incidenza causale nell'adozione della misura cautelare, siano anche connotati da macroscopica negligenza, superficialità, imprudenza, inosservanza di leggi e norme disciplinari, sì da far riguardare come prevedibile, in base a regole di comune esperienza, l'adozione della detta misura.

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