Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1529 del 18 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra i presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione č da annoverare il proscioglimento dell'istante, con pronuncia irrevocabile, mediante l'adozione di una delle formule catalogate dall'art. 314, primo comma del codice di rito. Inquadrato nel sistema processuale penale, il dato testuale non consente una lettura sostanzialistica della ragione di proscioglimento, tale da escludere il diritto all'indennizzo quando la formula adottata (in dispositivo) sia espressiva di una situazione di dubbio (insufficenza o contraddittorietą della prova), risolta, dal giudice del processo penale, secondo la prescrizione di cui all'art. 530, secondo comma del codice di rito predetto. Ne consegue che anche in tale ipotesi (di dubbio) sorge il diritto all'indennizzo, fatta salva la doverositą, per il giudice della riparazione, di verificare se quella situazione d'insufficienza non abbia avuto radice in una condotta dolosa o gravemente colposa, o comunque colposa, dell'istante, sinergica alla produzione dell'evento (detenzione, nei suoi momenti di genesi e di insistenza), ovvero all'aggravamento delle sue conseguenze.

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