Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 160 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il diritto ad equa riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone che la perdita della libertą sia risultata senza titolo per non essere stata esercitata l'azione penale ovvero per essere stata accertata l'infondatezza della pretesa punitiva, l'istituto disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. non trova applicazione nell'ipotesi di conversione di pene pecuniarie in pene limitative della libertą personale, mancando in tal caso l'ingiustizia della privazione della libertą.

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