Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1295 del 13 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ha quale presupposto la pronuncia di una sentenza di proscioglimento con una delle formule indicate dall'art. 314 c.p.p.; il fatto che il proscioglimento sia stato pronunciato ai sensi dell'art. 530 n. 2 c.p.p. non ha alcun effetto preclusivo alla valutazione del diritto all'eventuale indennizzo.

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