Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1566 del 18 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La equa riparazione per ingiusta detenzione non spetta in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia. Se, però, tali formule di proscioglimento non riguardano tutti i reati ascritti all'imputato in unico procedimento ma solo alcuni di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi, vi è stato proscioglimento con le formule piene di merito di cui all'art. 314, comma primo, c.p.p., occorre discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei provvedimenti restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare, qualora questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all'accusa per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 314, comma primo, c.p.p., la domanda per l'equa riparazione deve essere esaminata nel merito.

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