Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22927 del 7 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il comma 5 dell'art. 314 c.p.p. esclude l'esistenza del diritto alla riparazione nei casi in cui la sentenza favorevole all'imputato discenda dall'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice; ne deriva che, allorquando l'assoluzione venga pronunciata in applicazione di tali modifiche, non si versa in ipotesi di detenzione ingiustificata e non sussiste diritto alla riparazione. Nell'affermare tale principio, il collegio ha stabilito che le modifiche apportate dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 hanno comportato una parziale abrogazione delle fattispecie previste dall'art. 323 c.p.

(massima n. 2)

Nel caso in cui sia stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato a seguito di modifica legislativa, non rileva ai fini dell'esclusione, ex art. 341, comma 5 c.p.p., del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudice abbia utilizzato una formula terminativa impropria (nella specie perché il fatto non sussiste), dovendosi guardare alla volontà effettiva contenuta nella decisione. (Fattispecie relativa ad assoluzione per il reato ex art. 323 c.p., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234).

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