Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2 del 28 febbraio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche se trae ispirazione dall'art. 24, comma 4 Cost., è stato introdotto nell'ordinamento giuridico con gli artt. 314 e 315 del nuovo codice di procedura penale e può applicarsi retroattivamente nei limiti previsti dall'art. 245, comma 2 lett. g) disp. trans. Esso, pertanto, non si applica quando, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, sia stato esaurito il procedimento nell'ambito del quale è stata sofferta la custodia cautelare.

(massima n. 2)

La partecipazione all'udienza camerale, fissata ai sensi degli artt. 666 e 672 c.p.p., di un vice procuratore onorario delegato dal procuratore della Repubblica presso la pretura, ancorché non consentita dall'art. 72 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come novellato dall'art. 22 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (ordinamento giudiziario), non costituisce causa di nullità assoluta e insanabile del procedimento, e pertanto la sua irritualità va eccepita prima del suo completamento

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