Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2 del 5 gennaio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

È configurabile la condotta del reato di truffa allorquando taluno dia falsamente assicurazione circa la sussistenza della licenza edilizia e della conformità ad essa delle opere realizzate, inducendo così la controparte a stipulare un contratto preliminare di vendita. (La Suprema Corte ha ritenuto che il bene trasferibile — consistente in un terreno con sovrastante fabbricato, in parte da realizzare - fosse difforme da quello promesso in vendita e che il danno, negato dal giudice di merito, andasse ravvisato quanto meno perché la sanatoria ottenuta dal promittente grazie al cosiddetto condono edilizio aveva escluso il portico, promesso col preliminare).

(massima n. 2)

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, comma 10, si verifica nel solo caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.

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