Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1006 del 30 aprile 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di riesame delle misure cautelari, per il combinato disposto di cui agli artt. 127 comma terzo, 309 c.p.p. e 101 comma secondo att., la sospensione della decorrenza del termine di cui all'art. 309 comma decimo è disposta nell'esclusivo interesse dell'imputato - detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice -, ad essere sentito, e che ne abbia fatta richiesta; la sospensione stessa non viene caducata ex tunc, dalla sopravvenuta impossibilità di sentire l'imputato fuori della circoscrizione del tribunale; e il termine, nel caso in cui ciò si verifica, incomincia a decorrere dal momento in cui perviene tale notizia al giudice del riesame.

(massima n. 2)

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione la colpa grave indicata nell'art. 314 n. 1 c.p.p. non può mai essere costituita da una condotta che, seppure illecita, tuttavia non integri un reato per il quale sia consentita dall'ordinamento la compressione del bene primario della libertà personale. (Fattispecie di contravvenzione di scommesse clandestine relative al gioco del calcio, per cui non è consentita la custodia cautelare).

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