Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11985 del 16 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullitą della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilitą che la nullitą sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

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