Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 14230 del 5 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reclamo ex art. 22 legge fall. può avere efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto.

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