Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3401 del 23 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della valutazione della liceitą o meno delle immissioni, il criterio della prioritą dell'uso ha natura secondaria e facoltativa, dovendo il limite della tollerabilitą accertarsi tenendo conto, anzitutto, della situazione dei luoghi e della necessitą di contemperamento delle esigenze della proprietą con quelle della produzione. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che, in una zona residenziale ma con prevalenti interessi industriali, il limite di tollerabilitą dei rumori prodotti da uno stabilimento č, indipendentemente dalla data della sua installazione, inevitabilmente pił elevato che in una zona soltanto residenziale. La Corte Suprema ha confermato tale decisione enunciando l'anzidetto principio).

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