Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14648 del 11 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienza reciproche, di pronunciare la soluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempire, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente, che con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.