Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11933 del 16 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da nullitā del contratto inizia a decorrere dalla data del contratto, se a domandarlo č la stessa parte che ha invocato la nullitā; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullitā, se č preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere quest'ultima.

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