Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 409 del 13 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimitā del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non č sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilitā del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.