Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12535 del 19 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., č solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni.

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