Cassazione civile Sez. III sentenza n. 925 del 24 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva interpretato una fideiussione, rilasciata in occasione della vendita di una quota sociale e prestata a garanzia di "quanto così ceduto", nel senso che essa garantisse, secondo la sua causa concreta, la disponibilità e libertà della quota non relativamente a qualsiasi evento, ma soltanto a quelli afferenti al socio cedente, con esclusione degli eventi pregiudizievoli anteriori ed imputabili a soggetti diversi).

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