Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4541 del 22 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi. (Principio affermato in ordine alla clausola di "preventivo consenso scritto" del locatore per le addizioni e innovazioni eseguite dal conduttore, requisito formale tacitamente abbandonato dalle parti, accordatesi per compensare il valore dei lavori, non autorizzati per iscritto, e i canoni insoluti).

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