Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15509 del 6 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 c.c. ma, venendo in considerazione, in tali ipotesi, unicamente l'illiceità, del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema generale dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 c.c.

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