Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23 del 7 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Tenuto conto che sono legittime le restrizioni alle facoltą inerenti alla proprietą esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, purché formulate in modo espresso o comunque non equivoco — si da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni — le norme regolamentari possono imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietą esclusiva secondo criteri anche pił rigorosi di quelli stabiliti, in tema di immissioni lecite, dall'art. 844 c.c. Ne consegue che in tal caso la liceitą o meno dell'immissione deve essere determinata non sulla base della norma civilistica generale ma alla stregua del criterio di valutazione fissato dal regolamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di appello, secondo cui la destinazione di un appartamento a studio medico dentistico non violava la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale che vietava l'esercizio negli immobili di proprietą esclusiva di attivitą rumorose maleodoranti ed antigieniche, atteso che l'attivitą espletata non presentava in concreto tali caratteri).

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