Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28908 del 8 luglio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non č soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.

(massima n. 2)

Le misure di sicurezza applicate in via provvisoria in base al combinato disposto degli artt. 206 c.p. 312 e 313 c.p.p non sono soggette ai termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. per le misure cautelari personali.

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