Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 28908del 8 luglio 2009
(2 massime)
(massima n. 1)
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non č soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.
Le misure di sicurezza applicate in via provvisoria in base al combinato disposto degli artt. 206 c.p. 312 e 313 c.p.p non sono soggette ai termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. per le misure cautelari personali.