Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5368 del 5 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il soggetto contro il quale è iniziata un'esecuzione forzata, anche se terzo pignorato, può, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.c., sia contestare il diritto della parte istante a procedere a tale esecuzione sia far valere la nullità degli atti con cui è stata iniziata o che l'hanno preceduta.

(massima n. 2)

La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, c.p.c.) mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.).

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