Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29941 del 27 luglio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., cessa di operare qualora sopravvenga una causa di sospensione del procedimento a tempo indeterminato, come si verifica nel caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di una questione incidentale di legittimitā costituzionale.

(massima n. 2)

Non sussiste interesse giuridicamente rilevante dell'imputato all'accoglimento di una istanza di scarcerazione per decorrenza termini quando detta istanza riguardi alcuni soltanto dei reati in relazione ai quali la misura cautelare č stata disposta, per cui anche dal suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque derivare la restituzione allo stato di libertā.

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