Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34119 del 18 settembre 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

Il numero 3 bis dell'art. 303, comma 1, lett. b), c.p.p. (inserito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito, con modifiche, in legge 19 gennaio 2001 n. 4), nel disporre - dopo aver stabilito l'aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare previsti dai precedenti nn. 1, 2 e 3, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. - che «tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lett. d) per la parte eventualmente residua» e che «in quest'ultimo caso i termini di cui alla lett. d) sono proporzionalmente ridotti», lascia chiaramente intendere come comunque i termini delle fasi ordinarie di custodia cautelare, complessivamente calcolati, non possano essere superati

(massima n. 2)

L'art. 304, comma 6, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito con modifiche in legge 19 gennaio 2001 n. 19, nel vietare che, per effetto delle sospensioni previste dai commi precedenti, venga superato il doppio dei termini di custodia cautelare previsti dal precedente art. 303, commi 1, 2 e 3, precisa che non si deve tener conto dell'ulteriore termine di sei mesi previsto dallo stesso art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, con ciò significando, quindi, che detto ultimo termine (introdotto dall'art. 2 comma 1, del citato D.L. n. 341/2000), viene ad essere sterilizzato, per cui non può essere aggiunto ai termini di durata massima della custodia cautelare, i quali restano pertanto inalterati.

(massima n. 3)

La disposizione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, introdotta dall'art. 2, comma 1, D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4, che prevede, per alcune categorie di reati, un aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare riferibili al periodo intercorrente tra il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di condanna di primo grado, non contempla un'ipotesi di proroga di quei termini, ma solo un loro incremento, destinato, come tale, ad operare ex lege, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero.

(massima n. 4)

Qualora sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, non potendo il termine di sei mesi indicato al n. 3-bis del comma 1, lett. b) dell'art. 303 c.p.p. (come introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 341 del 2000, convertito in legge n. 4 del 2001), essere aggiunto a quelli complessivi, la durata massima della custodia stessa a norma dell'art. 304, comma 6, stesso codice, in nessun caso può superare il doppio dei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3 del citato art. 303.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.