Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1764 del 16 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Con l'introduzione del nuovo comma terzo dell'art. 297 c.p.p., per effetto dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha esteso l'ambito del divieto della cosiddetta contestazione a catena, ai fini della decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare, oltre che allo stesso fatto, anche a fatti diversi da quello per il quale sia stata emessa la prima ordinanza custodiale, alle condizioni: a) che essi siano stati commessi anteriormente a detta ordinanza; b) che risultino connessi al fatto per il quale č stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico; c) che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.

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