Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5864 del 30 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio generale di computo dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. non trova applicazione qualora i suddetti termini siano stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., applicandosi in tale ipotesi soltanto la disciplina dettata dalla seconda delle indicate disposizioni normative, per la quale ugualmente — così come previsto dall'art. 297, comma 4 — non si tiene conto dei giorni d'udienza e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.

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