Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 437 del 17 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non č prevista la possibilitā di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui č stato emanato l'altro; ciō in quanto l'art. 297, comma terzo, c.p.p. č inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di specifica disposizione di legge. (Nella specie l'imputato era stato tratto a giudizio con due decreti dopo essere stato raggiunto da due misure di custodia cautelare per reato associativo riconosciuto come unico, ed i termini della fase dibattimentale erano stati correttamente computati dal secondo decreto di rinvio a giudizio).

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