Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7892 del 16 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il combinato disposto dagli artt. 823 c.c., il quale riserva alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali, e 81 c.p.c., che limita i casi di sostituzione processuale a quelli espressamente previsti dalla legge, nel caso di rivendica di immobile fra privati, l'eccezione di demanialitā č improponibile da parte del convenuto, trattandosi di exceptio de iure tertii.

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