Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6868 del 6 febbraio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La nullità prevista dall'art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), c.p.p. per il caso di mancata esposizione, nel provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, delle specifiche esigenze cautelari, degli indizi e dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, è configurabile soltanto quando, sotto il profilo formale, si verifichi l'omissione di tali indicazioni, e non anche quando sotto un profilo sostanziale e di merito, si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni medesime. Pertanto, in tale seconda ipotesi, il giudice del riesame potrà e dovrà, se del caso, avvalersi del potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata conferitogli dall'art. 309, comma nono, c.p.p., confermando, quindi, l'ordinanza suddetta anche per ragioni diverse da quelle contenute in detta originaria motivazione.

(massima n. 2)

Ove il giudice che abbia deliberato la decisione sia diverso da quello che abbia soltanto dichiarato la contumacia dell'imputato, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525 comma 2 c.p.p.. Infatti, non è violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dalla norma indicata quando la sentenza sia deliberata dal giudice che abbia partecipato interamente al dibattimento, procedendo, cioé, alle acquisizioni probatorie, alle risoluzioni di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio: non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, poiché il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.

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