Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1864 del 1 febbraio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

L'autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della P.A., e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i propri poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale, secondo la previsione dell'art. 823, secondo comma, c.c., nei confronti di una Regione. (Principio espresso in controversia possessoria promossa dalla Regione nei confronti di un Comune; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

(massima n. 2)

L'art. 823 c.c. trova applicazione unitamente nei confronti dei soggetti privati, in quanto l'autotutela della p.a. è espressione della sua posizione autoritativa e di supremazia: ciò comporta, evidentemente, che essa non possa essere esercitata nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della pubblica amministrazione e che, in quanto tali, sono nella medesima posizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale nei confronti di una Regione.

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