Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2164 del 4 agosto 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza sull'istanza di differimento della pena, vige il principio dell'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., la cui inosservanza comporta nullità di ordine generale (art. 179, secondo comma, c.p.p.).

(massima n. 2)

La mancanza di motivazione dell'ordinanza con cui è disposta una misura coercitiva costituisce violazione di legge e può dar luogo al ricorso immediato per cassazione a norma dell'art. 311, secondo comma, c.p.p. ma è deducibile unicamente a norma dell'art. 606, primo comma, lettera e) c.p.p.

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