Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4311 del 30 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura.

(massima n. 2)

Nella liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve effettuare una valutazione equitativa che riesca a realizzare l'obiettivo di garantire un trattamento oggettivamente identico a tutti gli interessati e una riparazione del danno subito. Pertanto qualora la perdita della libertą pur limitata nel tempo abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze personali e familiari abbiano assunto rilievo preponderante dovrą darsi prevalenza al criterio equitativo e non al mero criterio aritmetico.

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