Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2748 del 30 maggio 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1110 c.c., il divieto opposto dal partecipante ad una comunione, a che vengano eseguite opere indispensabili a conservare alla cosa la sua destinazione comune (nella specie, trasformazione, imposta dalla legge, di un impianto di riscaldamento in comunione fra i proprietari di fabbricati limitrofi), non osta a che gli altri partecipanti possano direttamente provvedere a dette opere, con diritto ad essere rimborsati pro quota della relativa spesa.

(massima n. 2)

Qualora i proprietari di due edifici limitrofi si accordino nel destinare alcune parti dei rispettivi immobili, in modo durevole, all'installazione di un comune impianto per il riscaldamento di entrambi gli edifici, la concreta realizzazione di tale destinazione assoggetta quelle porzioni, ai sensi dell'art. 817 c.c., a vincolo pertinenziale a servizio dell'intero complesso, e, pertanto, conferisce a ciascun proprietario il diritto di accedere alķe porzioni medesime per le necessarie attivitą di sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

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