Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9563 del 9 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la costituzione del vincolo pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio in una relazione di complementaritą con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontą, del titolare del diritto di proprietą, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale. (Nella specie, relativa a un vano terraneo accessorio ad un edificio condominiale inizialmente eretto da unico costruttore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la pertinenzialitą di detto vano rispetto all'edificio esclusivamente sulla base dell'esistente rapporto di complementaritą, senza indagare gli elementi dai quali poteva ritenersi che il costruttore lo avesse destinato a servizio dell'intero fabbricato).

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