Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3103 del 26 giugno 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 817 c.c., l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all'effettiva volontą dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalitą e complementarietą funzionale.

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