Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1767 del 15 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'art. 441 c.c., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'onere pro parte, l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace.

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