Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10107 del 25 settembre 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

È legittima l'utilizzazione, ai fini della prova dei fatti accertati, di una sentenza (nella specie di un giudice dell'udienza preliminare), divenuta irrevocabile nel corso del giudizio, a nulla rilevando che al momento dell'acquisizione non lo fosse ancora.

(massima n. 2)

La mancata lettura dell'imputazione da parte dell'ausiliario che assiste il giudice, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178, lett. c) c.p.p., posto che essa non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e che l'esigenza della contestazione è soddisfatta dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio, corrispondente all'atto cui la legge processuale demanda la funzione della editio actionis, e non dalla lettura in udienza dell'imputazione.

(massima n. 3)

La nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che in precedenza aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, non determina di per sè in modo automatico la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni che, invece, una volta acquisite legittimamente secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice, allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato. Qualora, invece, l'imputato in procedimento connesso abbia accettato di sottoporsi all'esame e le nuvoe dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile.

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