Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28132 del 12 luglio 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

È da escludere la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale (in luogo dell'omicidio colposo), a carico del medico-chirurgo il quale, pur in assenza di oggettive ragioni di urgenza e travalicando i limiti del previo consenso prestato dal paziente, effettui un intervento chirurgico demolitorio da lui erroneamente ritenuto necessario e dalla cui maldestra esecuzione derivi la morte del paziente medesimo. Non può dirsi, infatti, in detta ipotesi, che fosse presente nell'agente l'elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, per la cui sussistenza (trattandosi di fatto commesso nell'esercizio di attività medico chirurgica), occorre che il sanitario agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente.

(massima n. 2)

Il delitto di lesioni volontarie derivanti da esercizio di attività medico-chirurgica è da escludere non solo quando il paziente abbia espresso un valido consenso, contenuto entro i limiti segnati dall'art. 5 c.c., ma anche quando il detto consenso non sia necessario, come può verificarsi in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o in altre ipotesi previste dalla legge, le quali possono rendere configurabili cause di giustificazione diverse dal consenso dell'avente diritto, quali lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere.

(massima n. 3)

In tema di prova documentale, la circostanza che un atto sia formato con il concorso di persone che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di documento dell'atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l'obbligo per il giudice di verificarne l'attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di annotazioni, contenute nella cartella clinica, redatta da persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso).

(massima n. 4)

In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in assenza di urgente necessità, venga eseguita una operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne abbia determinato la morte, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale poiché, per integrare quest'ultimo, si richiede che l'agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta diretta a provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse correttamente configurabile il reato di omicidio colposo a carico del medico chirurgo che aveva eseguito, in assenza di ragioni di urgenza, l'asportazione di una massa tumorale e degli organi genitali pur in presenza del consenso espresso soltanto per l'asportazione di una cisti ovarica).

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