Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3411 del 7 luglio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli stati passionali non costituiscono, di per sé, causa di riduzione della capacitā psichica, ma producono incapacitā solo se provocano nel soggetto un disordine psichico di tale intensitā da privarlo, sia pure transitoriamente, della capacitā di intendere e di volere. (Nella specie, il principio č stato affermato in relazione alla incapacitā naturale del testatore).

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