Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6756 del 15 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'incapacitā di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltā intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontā cosciente, secondo un giudizio che č riservato al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā, se adeguatamente motivato.

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