Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2793 del 27 dicembre 1995

(5 massime)

(massima n. 1)

Il divieto posto dall'art. 197, lett. d), c.p.p. di assumere come testimoni coloro che nello stesso procedimento hanno svolto l'attività di ausiliari del giudice o del P.M. riguarda, per quanto attiene gli agenti di P.G., soltanto le deposizioni relative all'attività svolta da costoro nella redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p. e non anche all'attività che gli stessi hanno direttamente compiuto nella loro funzione di polizia giudiziaria, in riferimento alla quale possono essere sentiti come testi.

(massima n. 2)

In tema di perquisizione domiciliare, il fatto che la persona nei confronti della quale la stessa deve essere eseguita sia assente, eventualmente perché detenuta, e abbia già nominato un difensore di fiducia, non assume alcun rilievo ai fini dell'obbligatorietà dell'avviso al difensore nominato quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso.

(massima n. 3)

L'invalidità del provvedimento di perquisizione non si trasferisce sic et simpliciter al sequestro. Essa, pertanto, non determina né l'inutilizzabilità ai fini di prova delle cose rinvenute, che consegue alla violazione di precisi divieti normativi e non alla violazione delle modalità di assunzione della prova stessa, né la nullità del sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 185, comma 1 c.p.p. Siffatta nullità, invero, va esclusa sia perché il rapporto tra perquisizione e sequestro si pone in termini di accertamento specifico di pertinenza al reato per ciascuna delle cose rinvenute e non di automaticità, sia perché l'art. 185, comma 4, c.p.p. sottrae esplicitamente le prove al regime di conseguenzialità delle nullità.

(massima n. 4)

La denuncia della nullità, di ordine intermedio, derivante dall'inosservanza, nell'esecuzione di un sequestro, delle disposizioni dettate dall'art. 365 c.p.p., deve ritenersi tempestiva se effettuata con la richiesta di riesame, non potendosi ritenere che la presenza della sola persona sottoposta a indagine all'atto viziato da detta nullità possa valere a rendere operativo il disposto di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 182 c.p.p., secondo cui, «quando la parte vi assiste, la nullità di un atto dev'essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Mass. redaz.).

(massima n. 5)

Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e può essere fatto valere con l'impugnazione ex art. 257 c.p.p., ossia col riesame. Nel caso, invece, che il decreto del pubblico ministero contenga solo l'ordine di perquisizione, l'impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla P.G. a norma dell'art. 252 c.p.p. L'eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale (essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.), può essere dedotto come causa di nullità a norma dell'art. 182 c.p.p., prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull'autonomo e distinto provvedimento di sequestro.

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