Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9781 del 16 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 385 c.c., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esistenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attivitą espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell'interdicendo eventualmente in suo possesso.

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