(massima n. 2)
Il reato di turbata libertā degli incanti č reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneitā degli atti ad influenzare l'andamento della gara. (Fattispecie di ritenuta sussistenza dell'illecito, in cui lo scambio di informazioni tra pių imprese prima dello svolgimento della gara, avvenuto al fine di predeterminarne l'esito, sebbene avesse inciso in misura modesta sul calcolo delle medie per l'individuazione dell'aggiudicatario e fosse inidoneo a dare garanzie assolute sul risultato, aveva concretamente alterato il confronto delle offerte ed influenzato la regolaritā della competizione).